Il Giudice dell’Esecuzione, nel corso di una procedura esecutiva, può delegare la vendita di beni immobili a un professionista, il delegato alla vendita. Tale soggetto giuridico può essere un notaio, un commercialista o un avvocato, iscritto ad un apposito elenco che viene redatto dal Presidente del Tribunale.
La vendita avviene poi in un luogo indicato espressamente dal medesimo Giudice dell’Esecuzione; di solito si tratta dello Studio del Professionista.
La vendita ha sempre luogo in base alle indicazioni e sotto la vigilanza del Giudice dell’Esecuzione. Questa figura è quella a cui le parti del processo esecutivo e ogni altro interessato possono proporre reclami contro gli atti del delegato alla vendita. A sua volta quest’ultimo, in caso di necessità, o nel caso sorgano problemi di differente entità, può rivolgersi al Giudice dell’Esecuzione.
Il pignoramento è un atto con cui si dà inizio al processo di esecuzione forzata nei confronti dei beni del debitore e ha inizio tramite la notifica dell’atto di pignoramento.
La rinuncia agli atti è una fattispecie giuridica disciplinata dall’ art. 306 del codice di procedura civile.
L’ipoteca è un diritto reale di godimento sui beni immobili che fornisce una garanzia per un determinato credito, attribuendo a chi ne è titolare il diritto di soddisfare questo credito, rivalendosi su una cosa altrui.
Il giudice è il soggetto giudicante del processo penale, civile o amministrativo. Nessun soggetto può essere giudice in una causa propria: l’imparzialità sarebbe impossibile per quanto riguarda i fatti che lo riguardano direttamente.
Alla prima seduta d’asta il “prezzo base” è l’importo che il giudice, aiutato dal perito e dalle parti, ha stabilito per quell’immobile, in quella determinata procedura.
Il Custode Giudiziario è quel professionista che in seguito ad un pignoramento viene incaricato dal Magistrato per custodire, conservare e amministrare l’immobile pignorato.
Lo stralcio immobiliare consiste in una prassi di esecuzione immobiliare che permette al debitore e al creditore di trovare un accordo per saldare una particolare situazione debitoria evitando nei fatti che l’immobile di riferimento venga prima pignorato e successivamente venduto all’ asta.
La perizia di un immobile consiste in un esame tecnico ed economico, ad opera di un perito esperto, in qualità di geometra, architetto o ingegnere, allo scopo di determinarne e certificarne il valore di mercato.
Durante una procedura d’asta l’offerta minima, prevista per legge, rappresenta quell’ offerta più bassa di ¼ del prezzo base.
Il tribunale indica sia la sede fisica in cui avviene l’amministrazione della giustizia sia l’ autorità giurisdizionale che amministra la giustizia civile e penale.
Il rischio di svalutazione di un immobile che sta per essere venduto all’asta consiste nella possibilità che il bene pignorato possa essere venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo reale valore.
L’udienza è l’attività processuale che si svolge dinnanzi ad un giudice e che corrisponde al dibattimento penale o civile.
Un’asta giudiziaria è un procedimento con cui un bene viene sottoposto a vendita forzata, a causa dei debiti che il proprietario non è in condizioni di onorare, allo scopo di assicurare al creditore la restituzione di quanto gli spetta.
L’atto pubblico è un documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l’atto è formato (Art. 2699 c.c.).
L’avviso di vendita è un documento redatto dal delegato alla vendita, appositamente incaricato dal Giudice, che pubblicizza la vendita all’asta di un immobile pignorato.
Si definisce espropriazione forzata il processo esecutivo di natura coattiva diretto a sottrarre al debitore determinati beni del suo patrimonio per venderli ai pubblici incanti. Il ricavato è finalizzato a soddisfare le ragioni del creditore procedente.
Si stabilisce un contratto di affitto quando un soggetto, denominato locatore, concede il godimento di un bene mobile o immobile ad un secondo soggetto, detto locatario.
L’art. 812 del cc distingue e categorizza beni mobili e beni immobili. Tale distinzione è fondamentale. I beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo in maniera transitoria, e in genere tutto quello che è naturalmente o in modo artificiale incorporato al suolo. Sono considerati immobili i mulini. I bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo definitivo per il loro utilizzo. Tutti gli altri beni sono considerati mobili.
L’ usufrutto è disciplinato dall’art. 981 del codice civile ed è un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto (l’usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di un bene che è di proprietà altrui. Tale istituto era conosciuto già giuristi dell’antica Roma.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Con il termine catasto viene indicato, in senso generale, qualsiasi tipo di rilevamento periodico di beni appartenenti alla stessa categoria fornito di una mappa e di un registro.
Il condominio esprime un diritto di comproprietà dei condomini sulle parti o degli edifici composti da più unità immobiliari.
Le spese condominiali, a carico di ciascun condomino, riguardano i costi di manutenzione e di godimento dei beni in comune presenti in un condominio. Il pagamento di tali spese risulta essere obbligatorio per legge.
Il valore di mercato sta ad indicare il valore stimato, espresso in denaro, di un bene che viene a determinarsi dall’incontro fra domanda e offerta nel mercato in cui è collocato il bene.
Il tasso di rendimento di un immobile indica la capacità di un investimento immobiliare di produrre un profitto.
Il fondo immobiliare è uno strumento finanziario che investe non meno dei due terzi del proprio patrimonio in beni immobiliari.
La residenza è il luogo di abitazione di una persona registrato formalmente presso l'anagrafe del comune. Si distingue dal domicilio che indica invece una dimora in cui ci si stabilisce occasionalmente per affari e interessi.
L’accollo del mutuo è una dichiarazione, attraverso cui un soggetto acquisisce l’obbligo di rimborso nei confronti della banca creditrice di un mutuo già avviato, ai fini dell’acquisto di un immobile.
Il fallimento è un istituto disciplinato nel Regio Decreto n. 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare. Questa è una procedura liquidativa che ha dei presupposti soggettivi ed oggettivi definiti, siccome ha come fine la disciplina del concorso fra i creditori del fallito. Il processo che porta alla dichiarazione di fallimento si apre con ricorso davanti al tribunale competente, che è il Tribunale presso cui ha sede principale l’impresa soggetta a fallimento (art. 9 della Legge).
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è nominato, ai sensi dell’art. 61 del cpc, quando per la controversia in atto sono necessarie conoscenze in materie specifiche che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere, o quando i fatti che sono da accertare siano riscontrabili tramite specifici tecnicismi.
Un decreto è un atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Il perito è un individuo, esperto in un determinato campo tecnico, scientifico o artistico che è in grado di fornire, grazie alle sue competenze specialistiche, valutazioni e giudizi tecnici fondati e attendibili.
La sentenza, in diritto, è l'atto col quale il giudice designa il provvedimento che risolve una controversia tra le parti di un processo.
Il decreto di trasferimento è un atto pubblico emanato dal Giudice dell’Esecuzione che attesta il trasferimento di proprietà del bene oggetto di esecuzione dall’ esecutato all’ aggiudicatario dell’asta.
Il notaio è il professionista qualificato, nonché pubblico ufficiale, che si occupa della ricezione e dell’autenticazione di atti giuridici.
L'atto di citazione è un atto processuale scritto mediante il quale l’attore si rivolge ad un soggetto, detto convenuto, per comparire di fronte al Giudice competente in un processo.